Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza di cui al comma 1, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.