Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività del Servizio nazionale della protezione civile i commi da 1-quater a 1-sexies dell'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati.