Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;
b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi di catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7»;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato dalle Camere».