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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.54. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
1.54.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) eventi pandemici di rilievo nazionale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24»;

   b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente comma è utilizzata nei casi catastrofe naturale o di disastro ambientale particolarmente gravi, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7.»;

   c) all'articolo 24, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di evento pandemico che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato attraverso provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.»;

   d) all'articolo 24 comma 3, sono soppresse le parole: «ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.».