Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Durante la vigenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, per il tempo e nella misura strettamente necessaria alla tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. A tal fine, ogni provvedimento deve essere conforme ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale.