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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.52. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
1.52.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Durante la vigenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, per il tempo e nella misura strettamente necessaria alla tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. A tal fine, ogni provvedimento deve essere conforme ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sul territorio nazionale.