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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.51. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
1.51.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In pendenza dello stato di emergenza non è ammessa alcuna limitazione all'esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo, se non nei casi e modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, e comunque in misura strettamente necessaria per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante.