Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con cadenza mensile, deve adeguatamente informare ciascun ramo del Parlamento delle ragioni che giustificano il mantenimento dello stato di emergenza. Ciascuna delle Camere, dopo aver ascoltato le motivazioni del Governo, può deliberare la revoca dello stato di emergenza.
1-ter, Al comma 4, dell'articolo 24, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalle Camere».