Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora, in ragione del miglioramento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, la maggior parte delle regioni siano collocate in zona bianca, il Governo deve revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Il Governo, sentiti i Presidenti delle rimanenti regioni, può deliberare un nuovo stato di emergenza a condizione che questo sia limitato alle regioni non collocate in zona bianca.