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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.37. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
1.37.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento, Governo, regioni e province autonome, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza dovranno essere convocate riunioni tra le Conferenze dei Presidenti di gruppo delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
  1-ter. Nei suddetti incontri il Governo dovrà illustrare le ragioni alla base del mantenimento dello stato di emergenza, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'incidenza del contagio sull'intero territorio nazionale.
  1-quater. Su richiesta di una o più regioni, il Governo deve valutare l'opportunità di revocare lo stato di emergenza di rilievo nazionale nelle regioni che rispettano i parametri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, lettera a), del presente decreto.