Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la necessaria interlocuzione tra Parlamento e Governo, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con cadenza mensile, per tutta la durata dello stato di emergenza si terranno incontri tra rappresentanti dei gruppi parlamentari e Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a tal fine il Ministro della salute o il Ministro per i rapporti con il Parlamento. In tali incontri il Governo dovrà riferire sulle ragioni che stanno alla base del perdurante mantenimento dello stato di emergenza.