Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)
1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:
«2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181».