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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.014. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
1.014.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. Essa assicura comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.
  2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
  3. Il Governo trasmette alla Commissione, con cadenza quindicinale, una relazione motivata sulle condizioni che stanno alla base del mantenimento dello stato di emergenza, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di tre giorni dalla trasmissione della suddetta relazione. Prima di deliberare il proprio parere, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini della decisione.
  4. Se la Commissione ritiene che non vi siano più le condizioni per il mantenimento dello stato di emergenza, il Governo è tenuto a revocarlo.
  5. Al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «ovvero della procedura prevista, limitatamente alla durata della XVIII legislatura, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.».