Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Fino alla conclusione dello stato di emergenza, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, è condizionata al parere preventivo delle Camere. A tal fine le Camere sono tenute a dare il parere entro tre giorni dalla presentazione degli schemi di decreto.