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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.012. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
1.012.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Fino alla conclusione dello stato di emergenza, l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, è condizionata al parere preventivo delle Camere. A tal fine le Camere sono tenute a dare il parere entro tre giorni dalla presentazione degli schemi di decreto.