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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.011. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3223

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/08/2021  [ apri ]
1.011.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di stato di emergenza)

  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 7, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi pandemici.».

   b) all'articolo 24, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di evento pandemico di cui all'articolo 7, lettera c-bis), che interessa o rischia di interessare l'intero territorio nazionale, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato, anche su proposta del Consiglio dei ministri, dalle Camere».

   c) all'articolo 24, al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente agli eventi di cui alla lettera c) dell'articolo 7. Per gli eventi di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 7, l'eventuale revoca anticipata è deliberata dalle Camere fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. Nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni, le Camere autorizzano la spesa necessaria nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44».