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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.54. in Assemblea riferita al C. 3223-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2021  [ apri ]
3.54.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio sanitario nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis.;
   all'articolo 4, comma 1:
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;
    2) dopo le parole: «e dei reparti di pronto soccorso» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;
   alla lettera c), capoverso comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.

ident. 3.8.