Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2)
1. È garantito il diritto all'indennizzo e agli altri benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tutti i casi in cui, a causa della vaccinazione contro il SARS-CoV-2, sia derivata la morte ovvero una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Al relativo onere si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente decreto.