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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.501. in Assemblea riferita al C. 3223-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/09/2021  [ apri ]
6.501.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1o gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.
   1-ter. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
   1-quater. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
   1-quinquies. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-ter e 2-quater, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.