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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.100. in Assemblea riferita al C. 3223-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/09/2021  [ apri ]
9.100.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'anno 2021.

  02. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  03. Agli oneri derivanti dai commi 01 e 02, stimati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;
   al comma 2, sostituire la parola: comma con le seguenti: commi 2 e.
   al comma 3, sostituire le parole: 173,95 milioni con le seguenti: 190,9 milioni;
   al comma 4:
    all'alinea, sostituire le parole: 16,950 milioni con le seguenti: 33,9 milioni;
    alla lettera a), sostituire le parole: 8,475 milioni con le seguenti: 25,425 milioni.