Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-quater.
(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, fino alla revoca dello stato di emergenza, è fatto divieto ad ogni imbarcazione che ha compiuto attività di soccorso di stranieri in mare, di fare ingresso nei porti italiani prima dell'espletamento dei controlli per verificare la sicurezza a bordo. Gli stranieri eventualmente presenti sull'imbarcazione non possono scendere a terra prima che si sia conosciuto l'esito dell'espletamento dei controlli antigenici».