stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.04. in Assemblea riferita al C. 3223-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/09/2021  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Prevenzione del contagio nel contesto della migrazione)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-quater.

(Disposizioni per lo stato di emergenza in materia di immigrazione)
   1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica, fino alla revoca dello stato di emergenza, è fatto divieto ad ogni imbarcazione che ha compiuto attività di soccorso di stranieri in mare, di fare ingresso nei porti italiani prima dell'espletamento dei controlli per verificare la sicurezza a bordo. Gli stranieri eventualmente presenti sull'imbarcazione non possono scendere a terra prima che si sia conosciuto l'esito dell'espletamento dei controlli antigenici».