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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.4. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 3208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
4.4.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

   b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»

   c) alla lettera d), sostituire le parole: «articoli 1, 3 e 4» con le seguenti: «articoli 3 e 4» e dopo le parole «siano esercitati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,»;

   d) sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»

ident. 4.12.