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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 3208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
13.02.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) in sede di applicazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, concernente l'innalzamento della gradazione alcolica della birra a bassa gradazione cui applicare le aliquote ridotte, e di aggiornamento della struttura delle accise sulle birre aromatizzate o dolcificate che include nella misurazione anche gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione, prevedere misure di salvaguardia volte alla differenziazione nel calcolo della tassazione delle Birre Radler, escludendo dal conteggio del grado Plato la parte di zuccheri aggiunti dopo il processo di fermentazione;

   b) prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale debbano essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.