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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.8. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 3208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
11.8.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   «a-bis) in aderenza all'articolo 103 del Regolamento (UE) 2019/6 – che stabilisce che le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari sono determinate dalla legislazione nazionale, salvo quanto altrimenti disposto dal medesimo regolamento – prevedere che la rivendita di medicinali veterinari è affidata in via esclusiva alle farmacie e parafarmacie, mantenendo distinti i ruoli fra chi prescrive (medici veterinari abilitati e iscritti all'Ordine professionale) e chi vende il prodotto farmaceutico, mantenendo, altresì, la possibilità di cessione del farmaco veterinario per inizio terapia, quale prestazione accessoria riconosciuta alla prestazione e responsabilità professionale medico veterinaria, comprendente il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali (cosiddetto “armadietto”), ai sensi del comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e successive modificazioni, allo scopo di tutelare la salute degli animali ed evitare loro inutili sofferenze;

   a-ter) rafforzare le attività di controllo, monitoraggio e farmacovigilanza, con riferimento anche ai farmaci antivirali e antiparassitari, atte a fronteggiare il fenomeno dell'insorgenza dell'antibiotico-resistenza, a causa di un eccessivo consumo di antibiotici, per garantirne un uso corretto, la somministrazione razionale e la tracciabilità;

   a-quater) riconsiderare il fattore di correzione standardizzato per gli usi in deroga del medicinale veterinario, mediante apposite linee guida del Ministero della Salute, affinché, sulla base delle evidenze scientifiche, siano favorite procedure maggiormente vincolanti per i soggetti titolari delle attività di macellazione di animali sottoposti a trattamento farmacologico e da cui derivano prodotti destinati all'alimentazione umana;

   a-quinquies) definire obblighi stringenti per quanto riguarda la fase di produzione e l'intera filiera dei farmaci veterinari, per garantire condizioni di maggiore sicurezza e contrastare gli abusi e i rischi di contraffazione, estendendo, altresì, i vigenti obblighi di monitoraggio previsti per l'azienda di distribuzione, per il medico veterinario prescrittore e per il farmacista dispensatore, anche al soggetto produttore che deve documentare la quantità, la provenienza e la destinazione dei principi farmacologici attivi acquistati, di quelli trasformati e di quelli ceduti;».

   alla lettera d), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, anche con specifiche disposizioni volte al potenziamento delle attività regolatorie nazionali, delle segnalazioni degli eventi avversi, della vigilanza e contrasto di abusi e pratiche illegali, comprendenti forme clandestine di commercio e prevenire i rischi derivanti della vendita online dei medicinali veterinari;».