Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) mantenere la possibilità, attualmente prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, per il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, di consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta allo scopo di iniziare la terapia.