Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel Regolamento delegato UE del 26 maggio 2021 (C/2021/3552 final), che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri per la designazione degli antimicrobici da riservare al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.