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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.10. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 3208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2021  [ apri ]
11.10.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.