Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Recepimento della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009)
1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore o da natanti in movimento a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, ai sensi di quanto previsto dall'allegato IV, lettera b), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».