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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.0101. in Assemblea riferita al C. 3208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/12/2021  [ apri ]
5.0101.
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'implementazione del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7, del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica Autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;

   b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la Consob al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera c);

   c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

    1) avranno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    2) avranno implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;

   d) definire la ripartizione dei poteri previsti dai Titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23, e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7 di detto regolamento, tra la Banca d'Italia e la Consob, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;

   e) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la Consob tengono conto delle linee guida emanate dalla Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;

   f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:

    1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla Consob, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari, la CCP-ponte e i componenti dei suoi organi;

    2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della Consob, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal medesimo regolamento, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, inclusi i commissari;

   g) prevedere inoltre che per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 23, del regolamento (UE) 2021/23, e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 37, del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione, sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;

   h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

   i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

   l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

   m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:

    1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:

     1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

     1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

      1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

      1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

      1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

    2) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la Consob devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

    3) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;

    4) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

    6) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico;

    7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;

    8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX del medesimo codice, in linea con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019.

   n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione del regolamento (UE) 2021/23 ed a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due Autorità;

   o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

   p) prevedere che la Banca d'Italia e la Consob adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.