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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.0100. in Assemblea riferita al C. 3208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/12/2021  [ apri ]
5.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021.
  2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;

   b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

   c) prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il Presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

   d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:

    1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;

    2) che, in caso di parità, il voto del Presidente valga doppio;

    3) che le raccomandazioni di cui alla lettera j), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera k), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;

    4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

   e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

   f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;

   g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

   h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;

   i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;

   j) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

   k) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri – ove richiesto o di propria iniziativa – sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

   l) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;

   m) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

   n) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

   o) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera n), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a cinquemila euro e un massimo non superiore a cinque milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applicano gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

   p) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;

   q) apportare alle legislazioni di settore della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazioni, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

  3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità pertinente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola potrebbe costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;

   b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione;

   c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);

   d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011;

   e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani previsti dal comma 3, lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;

   g) prevedere che al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche o l'indice sostitutivo, individuati in conformità a quanto previsto dal comma 3, lettera f), siano comunicati al cliente entro trenta giorni; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in questo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

   h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui al comma 3, lettere da e) a g) siano inefficaci; in caso di inefficacia si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1011; ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   i) prevedere che le disposizioni di cui al comma 3, lettere da f) a h), si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 18), del regolamento (UE) n. 2016/1011; non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:

    1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato nel comma 3, lettera e);

    2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dal comma 3, lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in questo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

   m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui al comma 3), lettera l), siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1011; ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   n) prevedere che le disposizioni di cui al comma 3, lettera l), numero 2), e lettera m), si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 18), del regolamento (UE) n. 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.