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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.12. in Assemblea riferita al C. 3208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/12/2021  [ apri ]
4.12.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;

   lettera d):

    sostituire le parole: articoli 1, 3 e 4 con le seguenti: articoli 3 e 4;

    dopo le parole: siano esercitati aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,

   lettera e) sostituire le parole da: almeno fino alla fine della lettera, con le seguenti: pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.