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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0101. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3179

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2021  [ apri ]
3.0101.
approvato

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno».

Il Relatore
3.0101.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno».

Il Relatore