Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sanzioni disciplinari a carico del professionista)
1. I Consigli nazionali degli ordini professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari a carico del professionista che accetti compensi in violazione della presente legge. A tal fine, i Consigli nazionali degli ordini professionali prevedono le modalità di esercizio, da parte dei Consigli territoriali, di poteri di ispezione e vigilanza in relazione al rispetto della presente legge da parte degli iscritti.