Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con i seguenti:
I suddetti parametri sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali delle professioni di cui ai commi precedenti e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Il giudice, accertato il carattere vessatorio della clausola ai sensi della presente legge, dichiara la nullità della stessa.