stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3179

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2021  [ apri ]
4.3.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi del comma 2 è trasmessa al Consiglio dell'ordine professionale a cui è iscritto il professionista ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale, valutata la gravità della condotta, anche in relazione alla serialità e reiterazione della stessa, commina all'impresa una sanzione amministrativa in misura variabile tra il 100 per cento ed il 500 per cento del valore della prestazione professionale, come stabilito dal giudice. In ogni caso, la sanzione non può essere minore dell'1 per cento o maggiore del 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio.