Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le Amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.
3-ter. I Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni alle disposizioni vigenti in materia di equo compenso da parte di qualsivoglia committente.
3-quater. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri fissati dalle disposizioni di cui alla presente legge.