Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti a favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione)
1. La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applicano, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dalla presente legge. Trovano integrale applicazione le disposizioni dell'articolo 2 in materia di clausole vessatorie.