Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'Economia, con proprio decreto, apporta le opportune variazioni di bilancio.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'Economia, con proprio decreto, apporta le opportune variazioni di bilancio.