Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Presunzione di equità)
1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.