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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3166

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2021  [ apri ]
1.2.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.»;

   alla lettera b), capoverso 8-bis, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere c), d) e d-bis).;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Gli articoli 119, commi da 1 a 8, e 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.