Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per i lavori nei comuni classificati da legge come montani, l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è esteso fino al 31 dicembre 2021.
3-ter. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: è rideterminata in fino alla fine del periodo, con le seguenti: è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026;.