Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023»;
b) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
d) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
e) il comma 8-bis è abrogato;
3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».