Al comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole: 9.760 milioni con le seguenti: 13.760 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Piano straordinario di potenziamento e ammodernamento del trasporto pendolare: 4 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
al comma 9, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto al comma 9-bis,
dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera c), numero 6-bis, si fa fronte:
a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1o gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati;
b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.