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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.18. in Assemblea riferita al C. 3166

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/06/2021  [ apri ]
1.18.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
  «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «negli anni 2022 e 2023».

  3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera m), ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e 3-bis si fa fronte:
    1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1o gennaio 2021-30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto « cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati;
    2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.