Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Ufficio per la sicurezza cibernetica)
1. Presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato è istituito un ufficio per la sicurezza cibernetica, in rapporto funzionale con l'Agenzia, con il compito di coordinare e omogeneizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni.