Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione del Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico)
1. È istituito, all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico, con funzioni di cyber intelligence.
2. Ai fini dell'istituzione del Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico di cui al comma 1, sono trasferite allo stesso le risorse umane, strumentali e finanziarie, destinate all'esercizio delle funzioni nel dominio cibernetico, rispettivamente appartenenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).