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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.01.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 3161

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2021  [ apri ]
18.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni di vantaggio economico)

  1. Entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la zona economica speciale per l'industria cibernetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge del 3 agosto 2017 n. 123.
  2. L'area ha una durata minima di 10 anni. Il decreto stabilisce le attività oggetto di incentivo, la perimetrazione dell'area, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione digitale, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro dell'università e della ricerca. Con apposito protocollo d'intesa, anche a valle di procedura ad evidenza pubblica, vengono regolati i rapporti tra le aziende insediate nella ZES, l'Agenzia ed il Ministero della difesa in relazione all'acquisizione di beni e servizi, alla ricerca e sviluppo tecnologico, nonché alle partecipazioni delle aziende negli accordi con l'amministrazione.