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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.2.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 3161

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2021  [ apri ]
17.2.
inammissibile

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione della disciplina connessa all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché alla sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui al presente decreto.
  10-ter. Il Governo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può demandare al Consiglio di Stato la redazione degli schemi di atti normativi di cui al comma 10-bis.