Al comma 2, dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia».