Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Istituzione della zona economica speciale per l'industria cibernetica)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la zona economica speciale per l'industria cibernetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, con durata minima di 10 anni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono altresì stabilite le attività oggetto di incentivo e la perimetrazione dell'area. Con apposito protocollo d'intesa, anche a valle di procedura ad evidenza pubblica, vengono regolati i rapporti tra le aziende insediate nella Zes, l'Agenzia e il Ministero della difesa in relazione all'acquisizione di beni e servizi, alla ricerca e sviluppo tecnologico nonché alle partecipazioni delle aziende negli accordi con l'amministrazione.