Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione di informazioni sensibili)
1. All'articolo 270-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «informazione per la sicurezza» aggiungere le seguenti: «o dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».
2. Alle comunicazioni di servizio di appartenenti all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e all'articolo 118-bis del codice di procedura penale.