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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.01.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 3161

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2021  [ apri ]
12.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione della Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza)

  1. Al fine di recuperare il gap industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita la Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza (ZESIC).
  2. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilita:

   a) la durata della ZESIC, non inferiore comunque a cinque anni e non superiore a dodici anni;

   b) la perimetrazione della ZESIC;

   c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto svolte dalla pubblica amministrazione, nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ZESIC.

  3. Alle aziende insediate nella ZESIC, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.