Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Istituzione della Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza)
1. Al fine di recuperare il gap industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita la Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza (ZESIC).
2. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilita:
a) la durata della ZESIC, non inferiore comunque a cinque anni e non superiore a dodici anni;
b) la perimetrazione della ZESIC;
c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto svolte dalla pubblica amministrazione, nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ZESIC.
3. Alle aziende insediate nella ZESIC, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.